IMMIGRAZIONE: È PASSATA ALLA CAMERA LA MODIFICA DEL DIRITTO D'ASILO
Recepita la legge comunitaria che implica modifiche alla legge sull'immigrazione, in particolare per i richiedenti asilo. Ora il testo passerà al Senato.
Sì dell'Aula della Camera alla Legge Comunitaria per il 2006 ed all'allegata Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il testo, che passa al Senato, è stato approvato con 246 sì, 84 no e 106 astenuti. An e Lega hanno votato contro, Fi si è astenuta sul voto finale. Il provvedimento recepisce nell'ordinamento italiano circa un centinaio di direttive dell'Unione europea, ed è stato duramente contestato dalla Cdl. Nel mirino dell'opposizione, che ha praticato ostruzionismo, le norme approvate a maggioranza con cui si apporterebbero "modifiche surrettizie" alla legge sull'immigrazione. In particolare, chi si vedrà respingere la domanda di asilo politico in prima battuta non dovrà più essere automaticamente espulso. Agli immigrati viene data infatti la possibilità di presentare un ricorso: e per tutta la durata del suo esame, potranno restare in Italia. Inoltre, la domanda di asilo non potrà essere dichiarata infondata solo perché chi lo richiede proviene da un paese considerato "non a rischio".E' passata anche la norma che permette di chiedere il permesso di soggiorno a fini di ricerca scientifica anche a chi si trova già in Italia in regola con le leggi sull'immigrazione. Fino ad ora, la domanda doveva essere presentata prima di entrare in Italia.
ART. 8-ter.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005).
1. Nella predisposizione del decretolegislativo per l’attuazione della direttiva Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati — 1042-A
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti princıpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i princıpi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare effettività ai princìpi di cui all’articolo 11 della direttiva;
b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.
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