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giovedì, ottobre 30, 2008 - Accadde oggi:

Nuove norme per il ricongiugimento familiare

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme per il ricongiungimento familiare.
I requisiti oggettivi modificati riguardano:

  • Reddito. Sarà possibile effettuare il ricongiungimento solo per chi è in grado di dimostrare un reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale (5142,67 euro) aumentato della metà dello stesso importo per ogni familiare da ricongiungere. Rimane invece il tetto del doppio dell’assegno sociale, per chi vuole ricongiungersi a due o più figli minori di 14 anni o per chi gode di protezione sussidiaria e vuole ricongiungersi a due o più familiari.Prima delle modifiche era sufficiente disporre di un reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale, per ricongiungersi ad un familiare; pari al doppio per due o tre persone, o al triplo dell’importo annuo stabilito dall’INPS se si chiedeva il ricongiungimento di quattro o più persone (art. 29 comma 3 lettera b).
    In ogni caso, è stato accolto ciò che in questi anni la giurisprudenza aveva abbondantemente chiarito, cioè la possibilità, ai fini del ricongiungimento, di cumulare i redditi dei familiari conviventi.
  • Coniuge. Solo se maggiorenne.
  • Figli maggiorenni. Solo se a carico ed invalidi al 100%.Prima delle modifiche era sufficiente dimostrare che non potevano provvedere a se stessi.
  • Genitori. Sarà possibile ricongiungere i genitori solo se non visono altri figli in patria oppure, nel caso abbiano più di 65 anni se gli altri figli non sono in grado di mantenerli per documentati e gravi motivi di salute.
  • Dna. Si prevede il test del Dna a spese degli interessati nei casi in cui vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità del rapporto di parentela.
  • Copertura sanitaria. Per il ricongiungimento con i genitori ultrasessantacinquenni sarà necessario stipulare un’ulteriore assicurazione sanitaria che si aggiunge ai contributi già versati dal lavoratore che assume a suo carico il ricongiunto.
  • Tempi. Si porta da 90 a 180 giorni (da tre mesi a sei) il limite massimo oltre il quale, se lo sportello unico non rilascia il nulla osta, gli interessati possono ottenere il visto direttamente alle rappresentanze diplomatiche e consolari del paese d’origine.
fonte: meltingpot.org

Scarica la circolare N.4660 - 28/10/2008

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